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VIESTE – Decreto “Sostegni”: aiuti economici ai lavoratori stagionali

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L’articolo 10, comma 1, del Decreto Sostegni ha stabilito nuovi aiuti economici ai lavoratori stagionali (e non solo) che a causa del Covid hanno visto ridotto o annullati i rapporti di lavoro.

Nello specifico, il predetto art.10, ha previsto l’erogazione di una indennità una tantum di € 2.400,00 alle seguenti tipologie di lavoratori:

  • i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori intermittenti;
  • i lavoratori autonomi occasionali;
  • i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dello spettacolo;

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASPI alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;  non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:

  1. a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  2. b) titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  3. c) assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

PERTANTO

Tutti i lavoratori che hanno percepito entrambe le indennità dei d.l. nn. 137-157 del 2020 (ossia €1,000,00 + €1.000,00 relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2020), non devono presentare nuova domanda in quanto la liquidazione avverrà automaticamente.

Tutti gli altri interessati, invece, devono presentare nuova domanda entro il 30/04/2020.

I soggetti che devono presentare nuova domanda dovranno portare in visione i modelli Unilav di assunzione e licenziamento per la verifica del settore di appartenenza ed al fine di poter stabilire la certezza del diritto.

TUTTI GLI INTERESSATI SONO PREGATI DI RECARSI PRESSO LA NOSTRA SEDE IN VIA BARI 14, CHE E’ ACCESSIBILE NEL RISPETTO DELLE NORME COVID, O CONTATTARCI VIA MAIL O TELEFONO.

I RIFERIMENTI PER TALI SERVIZI SONO I SEGUENTI:

E-MAIL uilvieste@gmail.com, I RECAPITI TELEFONICI SONO: 0884-708818, 345-3358860, 345-3532087, 345-3485986. PER GLI ASSISTITI DI PESCHICI I RIFERIMENTI SONO I SEGUENTI: E-MAIL uilpeschici@gmail.com, I RECAPITI TELEFONICI SONO 0884-962050, 347-4702

      Il Responsabile della Camera Sindacale

                        – Antonio GUERRA –

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