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VIESTE – Deiezioni canine, giro di vite del Comune contro gli…sporcaccioni

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Ord. n. 192 del 29.11.2018

OGGETTO: CUSTODIA DEI CANI ED IGIENE DEL SUOLO PUBBLICO – Disposizioni-.

IL SINDACO

Ravvisata la necessità di tutelare nell’ambito della detenzioni di cani il doveroso rispetto di alcune regole di senso ed educazione civici, alla cui osservanza devono richiamarsi i loro proprietari per la custodia e conduzione in luoghi pubblici degli animali di affezione, volte principalmente alla tutela della salute pubblica, dell’ambiente ed a garantire la pacifica convivenza, l’incolumità pubblica ed il benessere stesso dei cani;
Considerato che giungono da parte di cittadini circostanziati reclami e rimostranze per cani che vagano incustoditi e per gli inconvenienti igienico-sanitari derivanti anche dalle deiezioni canine rilasciate lungo le strade, le piazze del centro abitato, gli spazi di verde pubblico e che i loro proprietari e/o detentori perseverano in comportamenti contrari ai predetti senso ed educazione civiche nonché alle vigenti disposizioni di legge;
Preso atto che in molti casi i cani vengono lasciati liberi e incustoditi dai proprietari e/o conduttori, permettendo il loro vagare, procurando inconvenienti di varia natura, lesivi della pubblica incolumità oltre che di danni ambientali;
Ritenuto necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature per la raccolta delle deiezioni, quale presupposto della mancata asportazione delle deiezioni canine;
Considerato che si ritiene opportuno, al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica, di consentire la circolazione dei cani, nei luoghi pubblici soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio;
Vista la legge 24-01-1981, n° 689 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 14-08-1991 n° 281 “legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo;
Vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 “Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani” e sue proroghe;
Visti gli articoli: n° 7 bis, n° 50 comma 5, n° 54 comma 2 del D.Lgs del 18/08/200 n° 267 e s.m.i.;
Vista la normativa in materia;
Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

ORDINA
l’osservanza delle seguenti disposizioni

ART. 1 CUSTODIA DEI CANI – I proprietari e/o detentori devono assicurare la custodia dei loro cani (che ai sensi della normativa vigente devono risultare iscritti obbligatoriamente all’anagrafe canina) con l’apposizione del relativo microchip, ed adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di altri cittadini;
ART. 2 DETENZIONE D’IDONEI STRUMENTI DI PULIZIA E RACCOLTA DELLE DEIEZIONI – E’ fatto obbligo per tutti i proprietari, detentori e conduttori di cani, nell’accompagnamento degli stessi su strade, piazze, aree pubbliche o aperte al pubblico e demaniali, quanto segue:
a) Munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, IDONEA ATTREZZATURA per l’eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;
b) Provvedere all’immediata rimozione delle deiezioni solide dei cani facendo uso dei suddetti strumenti.
ART. 3 CONDOTTA DEI CANI E’ fatto obbligo ai proprietari, detentori e/o conduttori di ogni taglia e razza di:
a. Durante la conduzione nelle aree urbane e nei luoghi pubblici utilizzare SEMPRE il guinzaglio a misura non superiore a m. 1.50 e portare con sè una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
b. Affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
c. prendere un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
d. Assicurarsi che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;

ART. 4 – QUIETE PUBBLICA I proprietari, detentori e/o conduttori di cani sono tenuti ad adottare le necessarie misure al fine di evitare situazioni di turbative/molestie alla quiete pubblica nelle ore devolute al riposo, nonché di disagio e reclami da parte del vicinato (per rumori persistenti, ecc.). Le segnalazioni, debitamente attenzionate al Comando di Polizia Municipale, saranno oggetto di opportuna verifica e suscettibili –se ripetute- di ordine di allontanamento del cane dalla dimora abituale;

ART. 5 – CUCCIOLATE I proprietari di cagne non sterilizzate che decidono di incentivare cucciolate hanno l’obbligo di dichiarare le nascite per iscritto entro i 5 giorni di vita presso la Polizia Municipale, specificando il numero dei cuccioli nati. I cuccioli non dovranno essere tolti alla mamma, né ceduti prima dei 60 giorni di vita e la cessione dovrà avvenire con microchip già installato.

ART. 6 – SANZIONI Salvo che il fatto non costituisca reato e fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, ai sensi dell’art. 7 bis del Dlg 18/08/2000 n° 267, sono punite con l’applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00.

EVIDENZIA
che Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo, e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni e lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso. Il detentore del cane ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

DISPONE
1. Che la presente ordinanza entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Vieste;
2. Le disposizioni di cui all’art. 2 lett. a) e b) e dell’art. 3 lett. a) non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili e ai cani in attività di conduzione del gregge.
3. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del fuoco, durante i servizi istituzionali.
4. Dispone, altresì, che il presente provvedimento, sia inviato:
– all’ufficio della Polizia Locale e a tutte le Forze dell’ordine presenti sul territorio;
– alle associazioni animaliste presenti sul territorio;
– ai media locali;
– riprodotta su manifesti, affissa nei luoghi pubblici e pubblicata sul sito istituzionale.

La Polizia Locale, il Responsabile del servizio e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.

SEGNALA CHE
Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero, in via alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termini di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199.

Vieste, 27 novembre 2018

Il Sindaco
Giuseppe Nobiletti

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