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Annullamento concorso per operatori di Polizia Locale – Il Tar dà ragione al Comune di Vieste, ricorso respinto

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Con sentenza n. 1160 in data di ieri, 29 agosto 2019, il Tar (Tribunale Amministro Regionale) di Puglia, ha rigettato il ricorso, presentato da un concorrente partecipante, contro l’annullamento, da parte del Comune di Vieste, del
concorso pubblico per la copertura di n. 4 posti di Operatori di Polizia Locale – cat. C 1 – a tempo indeterminato, di cui n. 1 a tempo pieno e n. 3 a tempo parziale verticale al 33.33% (ossia quattro mesi l’anno), con riserva di un posto ai volontari FF.AA., svoltosi, nella sua prima parte, nello scorso mese di febbraio. Si ricorderà che in quella occasione, il Comune di Vieste, a cui il Tar ha dato pienamente ragione, decise l’annullamento del concorso a seguito di presentazione di esposto anonimo nel quale si evidenziavano presenti brogli nell’espletamento del concorso medesimo. In seguito all’annullamento, fu presentato ricorso, da parte di un concorrente che vi aveva partecipato, che si riteneva danneggiato dalla decisione del Comune, forte della legittima aspettativa di risultare vincitore dello stesso concorso.
Come detto, il Tar Puglia, ha ritenuto pienamente legittima la decisione adottata dal Comune di Vieste riguardo l’annullamento. Contestualmente, lo stesso Tribunale amministrativo (Presidente, Angelo Scafuri, Primo referendario, Angelo Fanizza, Primo referendario estensore Alfredo Giuseppe Allegretta) intravvedendo in tutta la vicenda “manifesta possibilità di plurimi reati” ha inviato copia della sentenza alla Procura della Repubblica di Foggia “per l’eventuale seguito di competenza”.
Questa la parte conclusiva della sentenza del Tar.
“…il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Come è noto, la revoca della procedura concorsuale al vaglio di questo Tribunale Amministrativo Regionale si è determinata in conseguenza di un esposto anonimo pervenuto al Comune di Vieste, registrato con protocollo riservato al n. 0005940 del 18.03.2019 e depositato agli atti.
Su un piano di stretto diritto amministrativo, ciascun Ente pubblico è titolare dell’ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori.
Fino a tale momento, i meri partecipanti vantano in proposito una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento.
In simili circostanze il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell’iter concorsuale rendendone evidente l’inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento a la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposta dall’art. 13, primo comma, della l. n. 241 del 1990 (cfr. Cons. Stato, Sez. IIl, Sentenza 10 agosto 2011, n. 4554).
Si è dunque operata, nel caso di specie, una scelta latamente discrezionale, non utilmente sindacabile – nel suo nucleo di merito – nella presente sede. Tale scelta è stata peraltro rivestita di un apparato istruttorio e motivazionale sufficientemente congruo al fine di giustificarla e supportarla, tenuto conto dello stato ancora in fieri del procedimento selettivo e della gravità e della precisione in fatto delle accuse mosse. Né tanto meno può considerarsi di particolare pregio qualunque censura che si sia imbastita sulla omessa o imprecisa applicazione, nel caso di specie dell’art. 51, ultimo comma, c.p.c., risultando agli atti (doc. 5 alla produzione documentale di parte resistente) una formale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta da un componente della Commissione di concorso in data 5.2.2019.
Con tale dichiarazione, il tema dell’incompatibilità del predetto rispetto allo svolgimento della procedura selettiva in esame è stato documentalmente verificato ed accertato ex ante nelle forme di legge, fatta ovviamente salva ogni possibile verifica successiva ex post sulla correttezza in fatto di quanto dichiarato in atti dall’interessato (con tutte le correlate possibili conseguenze).
Emerge dunque in tutta evidenza la regolarità e la legittimità degli atti di sospensione ed annullamento adottati dal Comune di Vieste in relazione alla procedura selettiva in esame e, di riflesso, l’infondatezza nel merito dell’introdotto ricorso.
Tenuto conto della gravità dei fatti di causa e della manifesta possibilità che in essi siano ravvisabili plurimi reati, occorre disporre la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia per l’eventuale seguito di competenza.
Nell’interesse dell’Amministrazione resistente e degli stessi pubblici funzionari direttamente coinvolti nel caso in esame, resta impregiudicata la facoltà per il Comune di Vieste di avviare procedimento disciplinare, affinché nella collegata inchiesta interna a svolgersi possa farsi piena luce sulle vicende che hanno condotto all’emanazione dei provvedimenti impugnati.
Da ultimo, in considerazione della oggettiva peculiarità del caso di specie e della minima attività processuale svolta possono ritenersi sussistenti i presupposti di legge necessari per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge”.

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