VIESTE – Smontato l’impianto accusatorio, prosciolti i dipendenti dell’Alberghiero “Enrico Mattei”
Sono state depositate le motivazioni del proscioglimento dei dipendenti dell’istituto Ipeoa ‘Enrico Mattei’ di Vieste che rispetto alle gravi accuse di aver attestato falsamente la presenza sul luogo di lavoro poiché non segnalate con badge, si erano difesi scegliendo, rispetto ad altri 24 colleghi di lavoro, la strada del rito ordinario.
Difatti, il Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Foggia, la dott.ssa Loretta Plantone, aveva pronunciato sentenza di non luogo a procedere rigettando la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico Ministero.
L’indagine e le accuse
L’inchiesta, condotta dalla Guardia di Finanza della Tenenza di Vieste, era scattata dopo l’esposto circa l’abitudine di alcune collaboratrici scolastiche di allontanarsi dal posto di lavoro senza alcuna giustificazione. I militari della GdF, avevano monitorato l’istituto per circa 6 mesi tramite telecamere nascoste e l’incrocio dei dati dei badge magnetici contestando agli imputati il reato di truffa continuata ai danni dello Stato. Secondo l’accusa, i dipendenti avrebbero percepito indebitamente lo stipendio anche per le ore di assenza.
Cifre irrisorie e assenza di dolo
Nel motivare la decisione, il Giudice ha tuttavia smontato l’impianto accusatorio sotto il profilo della rilevanza penale. Esaminando i singoli specchietti delle assenze, è emerso che le “discrasie” contestate erano isolate e minime: appena una o due giornate a testa nell’arco di sei mesi di controlli, per una durata di pochi minuti.
Anche il danno economico calcolato per la Pubblica Amministrazione è apparso sin da subito microscopico: si andava da un massimo di circa 27 euro per la contestazione più alta, fino a cifre inferiori all’euro ( 74 centesimi contestati a uno dei dipendenti).
Per il Tribunale, questa estrema occasionalità fa propendere per “circostanze contingenti” e per un comportamento “certamente superficiale” dei lavoratori, ma non per una reale volontà e coscienza di truffare lo Stato. Mancando il dolo, il reato non sussiste.
La particolare tenuità del fatto
Il Gup ha inoltre specificato che, anche laddove si volesse ravvisare un illecito, scatterebbe comunque l’esclusione della punibilità per “particolare tenuità del fatto” (art. 131-bis c.p.). Una risposta penale dello Stato di fronte a contestazioni così esigue violerebbe i principi costituzionali di offensività, ragionevolezza e proporzionalità.
Il Giudice ha tuttavia ricordato che le condotte, pur non avendo alcuna rilevanza di fronte al codice penale, restano “eventualmente censurabili dal punto di vista disciplinare” all’interno dell’istituto scolastico.