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VIESTE – Pubblicato il bando per il contributo sul canone di locazione anno 2019

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IL DIRIGENTE AMMINISTRATIV O

R E N D E    N O T O

che al fine di poter beneficiare dei contributi integrativi di cui alla normativa specificata per l’anno 2019, i conduttori interessati devono presentare apposita domanda al Comune (Ufficio Protocollo) o trasmetterla via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.vieste.fg.it entro e non oltre il termine perentorio del 18/12/2020.
Le domande, da presentarsi su appositi modelli scaricabili dal sito internet del Comune di Vieste alla voce “Modulistica” – Servizi Sociali – Modulo Canone di Locazione 2020 o disponibili nell’androne del Palazzo Municipale, e corredate dalla documentazione richiesta – tutta rigorosamente in copia – possono essere inoltrate da tutti coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti minimi:
A) titolari di reddito annuo imponibile complessivo risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore per l’anno 2019 a € 13.338,26, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti SUPERIORE al 14%;
B) titolari di reddito annuo imponibile complessivo risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, il 60% del quale – sottratte le detrazioni per eventuali figli a carico – denominato REDDITO CONVENZIONALE, non sia superiore a quello determinato dalla Regione Puglia per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e cioè € 15.250,00, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti SUPERIORE al 24%.
Ai fini della verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare deve essere resa apposita dichiarazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 130 del 03/05/2000, “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate” e successive modificazioni.
Sono escluse dal contributo le domande presentate da soggetto locatore con vincoli di parentela e/o affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatario.
Sono escluse dal contributo le domande relative a nuclei familiari, composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF, che relativamente all’anno 2019:
– hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell’assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito o inutilizzabile;
– hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito dalla L. R. n. 10/2014, art, 10, comma 2, fatto salvo il caso in cui l’alloggio sia accatastato come inagibile, oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio;
– hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi la detrazione dei redditi d’imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale;
– hanno beneficiato della quota destinata all’affitto del c. d. reddito di cittadinanza di cui al D. L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, e s. m. i.;
Sono altresì escluse le domande di contributo per:
– alloggi in zone di pregio così definite da accordi comunali ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi;
– alloggi con categoria catastale A1, A8 e A9;
– alloggi con superficie utile superiore a mq. 95, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi o da nuclei familiari con particolari debolezze sociali (n. 3 figli minorenni a carico, presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne e/o di soggetto portatore di handicap, nucleo familiare monogenitoriale).
Non è prevista né applicata la maggiorazione di cui all’art. 2, comma 4, del D. M. del 7/06/1999.
Per chi dichiara reddito ZERO e/o per i casi in cui l’incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) sia superiore al 90%, alla domanda di contributo deve essere allegata:
– dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune, oppure
– dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, oppure
– nel caso in cui il richiedente dichiari di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest’ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l’ammontare del reddito percepito dall’intero nucleo familiare di appartenenza, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.
Non saranno erogati contributi di importo inferiore ad € 100,00.
Sono ammessi all’erogazione dei contributi i soggetti che, alla data della presentazione della domanda e fino al termine fissato per la presentazione delle domande, sono in possesso dei seguenti requisiti:
1 – essere cittadino italiano o di uno stato aderente all’Unione Europea. Al suddetto bando può partecipare anche il cittadino di altro Stato a condizione che sia titolare di carta o di permesso di soggiorno ai sensi degli artt. 5 e 9 del Decreto Legislativo n. 286/98;
2 – essere residente nel Comune di Vieste nell’immobile in cui si richiede il contributo;
3 – titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo primario sito nel Comune di Vieste stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente e regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate, al netto degli oneri accessori, o, in mancanza, denuncia di contratto verbale;
In base alle richieste che perverranno sarà formulata apposita graduatoria, divisa per fasce A) e B), in ordine crescente in rapporto al reddito.
Il contributo sarà commisurato in rapporto alle risorse disponibili e non potrà superare la somma di € 3.098,74 per i richiedenti di cui alla lettera A) e di € 2.324,06 per quelli di cui alla lettera B).
Per la fascia A) il contributo sarà distribuito secondo le seguenti modalità legate al reddito:
il 40% della quota destinata alla FASCIA A ai percettori di reddito compreso tra € 0,00 ed € 5.000,00;
il 35% della quota destinata alla FASCIA A ai percettori di reddito compreso tra € 5.000,01 ed € 10.000,00;
il 25% della quota destinata alla FASCIA A ai percettori di reddito compreso tra € 10.000,01 ed € 13.338,26;

eventuali economie risultanti dal gruppo destinatario del 40% della quota destinata alla FASCIA A verranno distribuiti ai successivi due gruppi nella misura del 60% in favore dei destinatari del 35% e del 40% in favore dei destinatari del 25%.
Per la fascia B) la quota destinata a detta categoria sarà erogata in proporzione al fabbisogno di ciascun beneficiario determinato a seguito dell’istruttoria delle domande pervenute.
Il Comune si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.
SARÀ MOTIVO DI ESCLUSIONE :
· L’INCOMPLETEZZA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E LA DIFFORMITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA RISPETTO A QUELLA RICHIESTA;
· LA MANCATA APPOSIZIONE DELLA FIRMA DEL RICHIEDENTE;
· LA MANCANZA DELLA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL RICHIEDENTE IN CORSO DI VALIDITÀ.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del Procedimento – assistente sociale Antonella Clarendon – Ufficio Servizi Sociali, telefonando allo 0884/712282 – 712242.

Dalla Residenza Municipale, addì 16/11/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Assistente sociale Antonella Clarendon
IL DIRIGENTE
Dott. Angelo Raffaele Vecera

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