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Clamoroso – Errore tecnico dell’arbitro, la gara tra Atletico Aradeo e Atletico Vieste sarà ripetuta

2.015

708738-rigorearadeo-viesteForse è la prima volta che accade. Il giudice sportivo ha ammesso che l’arbitro che il 14 ottobre scorso, in occasione della 6^ giornata del Campionato di Eccellenza pugliese, diresse l’incontro tra Atletico Aradeo e Atletico Vieste, il sig. Salvatore Montanaro, della sezione di Taranto, commise un errore tecnico, annullando il goal su calcio di rigore a favore della squadra leccese. Per tale motivo, esaminati gli atti, ha deciso per la ripetizione del match che svrà luogo in data da destinarsi.  La partiuta, come si ricorderà, fini con il risultato di 1 – 1, ma subito fu evidenziato da tutti gli organi di stampa lo strano annullamento del calcio di rigore – senza alcun valido motivo – in favore dei locali, un episodio che suscitò incredulità in tutto il calcio dilettantistico pugliese. Oggi, come detto, è arrivato l’esito del ricorso da parte dell’Aradeo, che ha confermato l’errore dell’arbitro disponendo la ripetizione della gara. Questo quanto contenuto nel comunicato: Letti gli atti ufficiali; rilevato che,con preannuncio a mezzo fax seguito da tempestivo reclamo l’Atl. Aradeo chiedeva la ripetizione della gara per errore arbitrale; esaminato il supplemento di rapporto del 24/10/2017, a mezzo del quale il direttore di gara ha dichiarato di aver annullato una rete segnata su rigore dall’Atletico Aradeo, poiché un secondo giocatore era entrato nell’area di rigore prima che il medesimo ne autorizzasse l’esecuzione. Indi l’arbitro ha dichiarato che, anziché disporre la ripetizione del calcio di rigore, aveva comandato di effettuare un calcio di punizione indiretto a favore dell’Atletico Vieste (come la regola 14 prescrive nell’ipotesi di rigore sbagliato); Tanto premesso,essendosi evidenziato un errore tecnico dell’arbitro che ha condizionato l’esito della partita; D E L I B E R A 1) di disporre la ripetizione della gara ATLETICO ARADEO – ATLETICO VIESTE; 2) di non addebitare la tassa reclamo, stante l’accoglimento del medesimo.

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